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Condizioni generali di contratto di UNILUX GmbH

1. Ambito di validità

1.1 Tutti gli ordini relativi a forniture e prestazioni vengono accettati ed eseguiti esclusivamente sulla base delle condizioni generali di contratto (di seguito denominate "condizioni di contratto") di UNILUX GmbH (di seguito denominata "UNILUX"). Si applicano esclusivamente le presenti condizioni di contratto. UNILUX non accetta condizioni di contratto opposte o diverse dalle presenti, nonché condizioni del fornitore, non disciplinate nelle presenti condizioni di contratto, a meno che la loro validità non sia stata espressamente approvata per iscritto da parte di UNILUX. Questo vale anche nel caso in cui UNILUX, pur a conoscenza di tali condizioni di contratto del committente, opposte, divergenti dalle sue condizioni di contratto o non disciplinate da queste, esegua forniture e prestazioni senza riserve o, nel caso in cui nella sua richiesta, nel suo ordine o in altro modo in relazione all’evasione del contratto il committente rimandi alla validità delle sue condizioni.

1.2 Le presenti condizioni di contratto si applicano anche a tutte le transazioni commerciali future con il committente, senza che occorra a tal fine di volta in volta un’indicazione espressa in tal senso.

1.3 Le presenti condizioni di contratto valgono solo per imprenditori ai sensi dell’§ 14 BGB.

 

2. Offerta – Stipula del contratto – Contenuto del contratto – Documenti dell’offerta

2.1 Gli ordini indirizzati a UNILUX sono vincolanti. Vengono accettati da UNILUX attraverso l’invio di una conferma scritta dell’ordine.

2.2 Se la conferma dell’ordine di UNILUX contiene modifiche rispetto all’ordine, la conferma d’ordine di UNILUX è vincolante per il committente, a meno che non si opponga a tale conferma entro tre giorni lavorativi a partire dal momento in cui perviene.

2.3 In relazione alla vendita dei prodotti, UNILUX non fornisce sostanzialmente nessuna consulenza tecnica, fatto salvo il caso in cui in via eccezionale UNILUX abbia stipulato espressamente con il committente un contratto scritto in merito a una prestazione di consulenza.

2.4 Se tra il committente e UNILUX non sono stati stipulati accordi diversi, figure, disegni, calcoli e altri documenti legati a prodotti, applicazioni o progetti, contenenti know-how da tutelare, rimangono di proprietà di UNILUX e sono soggetti al diritto d’autore di UNILUX, anche nel caso in cui UNILUX lo abbia ceduto al committente. Senza previa approvazione scritta di UNILUX, non è consentito né riprodurli, né renderli accessibili a terzi.

 

3. Affidabilità creditizia – Garanzie

Nel caso di indizi concreti di un peggioramento del patrimonio del committente dopo la stipula del contratto o, nel caso in cui vi siano o si individuino altri fatti dopo la stipula del contratto che giustifichino la supposizione per cui il diritto di UNILUX alla controprestazione possa essere compromesso a causa di scarsa solvibilità del committente, UNILUX ha diritto di esigere dal committente la costituzione di una cauzione idonea e/o di revocare condizioni di pagamento eventualmente concesse. Se il committente non è in grado di fornire entro un tempo adeguato la cauzione necessaria, UNILUX ha facoltà di recedere dal contratto. Restano salvi diritti già esistenti derivanti da forniture e prestazioni erogate o diritti derivanti da ritardo proprio come i diritti di UNILUX dall’§ 321 BGB.

 

4. Prezzi – Condizioni di pagamento – Addebito

4.1 Come basi per il calcolo del prezzo di UNILUX si utilizzano i listini prezzi di UNILUX di volta in volta vigenti al momento della stipula del contratto, aggiunte a tali listini prezzi e informazioni per i clienti, in cui vengono comunicate variazioni di prezzo e/o le offerte consegnate per l’oggetto. Su richiesta, UNILUX farà pervenire questi listini e informazioni al committente.

4.2 L’importo della fattura à pagabile subito dopo l’emissione della stessa tramite procedura di addebito diretto SEPA (B2B).

4.3 Se dopo la stipula del contratto con il committente o dopo la fornitura viene comunicato e/o riscontrato che al momento della fornitura non vigono i presupposti per un’esenzione IVA o sono venuti meno in un momento successivo, oltre al prezzo di acquisto concordato, il committente è tenuto a pagare a UNILUX anche l’IVA prevista per legge.

4.4 I diritti di detenzione e di addebito possono essere fatti valere dal committente solo nel caso in cui le sue domande riconvenzionali vengano accettate in modo indiscusso da UNILUX, ne sia stata accertata la validità legale o siano in stretto rapporto reciproco con il credito di UNILUX. Inoltre, il committente ha facoltà di esercitare un diritto di detenzione esclusivamente nella misura in cui la sua domanda riconvenzionale si basi sullo stesso rapporto contrattuale.

4.5 Viene respinta qualsiasi limitazione dei diritti di rifiutare la prestazione e di detenzione di UNILUX.

 

5. Condizioni di fornitura – Tempi di fornitura

5.1 Nella misura in cui il committente e UNILUX non abbiano preso accordi diversi, la fornitura si effettua sul territorio tedesco "DAP" (reso nel luogo/il venditore paga il costo del trasporto principale) conformemente a Incoterms nella versione di volta in volta vigente (attualmente Incoterms 2020). Il luogo di fornitura ai sensi di DAP è il luogo indicato nell’offerta di UNILUX o nell’accettazione di UNILUX.

Per le forniture all’estero valgono le "Condizioni di spedizione per l’esportazione" separate.

In caso di contrasti tra queste disposizioni e le "disposizioni sulle spedizioni per l’esportazione", queste ultime hanno la priorità.

5.2 Sono ammesse forniture parziali in una portata ragionevole per il committente.

5.3 Le date e scadenze per le forniture e prestazioni di UNILUX sono in linea di massima indicazioni approssimative non vincolanti, a meno che con il committente sia(no) stata(e) concordata(e) una data(e) vincolante(i) o una scadenza per le forniture e prestazioni, che presupponga un pagamento supplementare.

5.4 Un termine vincolante per forniture e prestazioni di UNILUX inizia a decorrere soltanto non appena tutti i particolari dell’adempimento del contratto siano stati chiariti ed entrambe le parti abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni stipulate e da eseguire ai sensi del contratto, ma non prima dell’esibizione di tutti i documenti, autorizzazioni e approvazioni che il committente deve procurare, nonché prima che pervenga il pagamento di un acconto eventualmente concordato. Il rispetto dei termini di fornitura da parte di UNILUX presuppone inoltre l’adempimento puntuale e corretto di tutti gli obblighi del committente. Resta salva la facoltà di eccezione per inadempimento del contratto.

 

6. Spedizione – Costi d’imballaggio – Trasferimento del rischio – Ritardo di accettazione

6.1 La spedizione si effettua sostanzialmente in zone di fornitura senza spese d’imballaggio.

6.2 Con la consegna sul luogo di destinazione (i prodotti sono pronti per essere scaricati), il rischio del deperimento o del peggioramento accidentale dei prodotti si trasferisce al committente.

6.3 Qualora il committente si renda passibile di un ritardo di accettazione, il rischio di un deperimento o di un peggioramento casuale dei prodotti passa al committente nel momento in cui vi sia un ritardo di accettazione.

6.4 Qualora il committente sia in ritardo o violi colposamente altri obblighi/doveri di cooperazione, UNILUX ha facoltà di esigere il rimborso di eventuali danni, costi e spese sostenute. Resta salvo il diritto a ulteriori richieste di risarcimento.

6.5 Qualora il committente si renda passibile di un ritardo di accettazione, UNILUX ha facoltà di esigere dal committente il rimborso delle spese provocate dallo stoccaggio e/o dal trasporto speciale dei prodotti interessati dal ritardo di accettazione.

 

7. Scarico – Scaffali riutilizzabili – Mezzi ausiliari per il fissaggio del carico

7.1 Lo scarico di scaffali riutilizzabili avviene all’interno della Germania con un carrello elevatore a cura del conducente, all’estero a cura del cliente.

7.2 Gli scaffali riutilizzabili e i mezzi ausiliari per il fissaggio del carico (in particolare cinghie di serraggio; di seguito "mezzi ausiliari") sono e rimangono di proprietà di UNILUX.Nei confronti del committente, UNILUX ha diritto di richiedere in qualsiasi momento la restituzione degli scaffali riutilizzabili e dei mezzi ausiliari.

7.3 La restituzione degli scaffali riutilizzabili avviene solo previa autorizzazione del committente, che deve avvenire almeno 24 ore prima del ritiro. L’autorizzazione deve essere inviata via fax. Il numero telefonico di volta in volta valido viene comunicato su richiesta.

7.4 Se il committente trattiene uno scaffale riutilizzabile più a lungo di due settimane dalla consegna, a partire dalla terza settimana per ciascuno scaffale riutilizzabile per ogni settimana iniziata fino al momento in cui ottiene l’autorizzazione, è tenuto a pagare a UNILUX un canone di noleggio, riportato nel rispettivo listino prezzi di UNILUX.

7.5 Il committente si assume il rischio del deperimento e del peggioramento accidentale degli scaffali riutilizzabili e dei mezzi ausiliari in suo possesso. Per tutto il tempo in cui gli scaffali riutilizzabili e i mezzi ausiliari rimangono in suo possesso, il committente risponde di eventuali danni dolosi o causati da negligenza agli scaffali riutilizzabili o ai mezzi ausiliari.

7.6 In caso di perdita o danneggiamento degli scaffali riutilizzabili e dei mezzi ausiliari, UNILUX ha facoltà di chiedere il rimborso pari al valore riportato di volta in volta nel listino prezzi in vigore per gli scaffali riutilizzabili e per i mezzi ausiliari del committente. Alle parti è consentito produrre delle prove che attestino che il danno verificatosi è maggiore, minore o addirittura nullo.

 

8. Caratteristiche – Difetti della cosa venduta – Obblighi di verifica e di reclamo

8.1 Le caratteristiche dei prodotti UNILUX si evincono in modo definitivo ed esclusivo dai documenti sui prodotti UNILUX come cataloghi, listini prezzi e dal regolamento Hadamar sulla valutazione della qualità visiva del vetro per l’industria edile, nonché dal regolamento "Valutazione visiva di superfici di elementi di porte e finestre in PVC" (memorandum VFF) nella misura in cui non sia stato stipulato un accordo scritto diverso sulle caratteristiche.

8.2 Non sussiste il diritto al rimborso per difetti della cosa (a) in caso di usura naturale, (b) di un trattamento non conforme e negligenza, (c) nel caso di una sollecitazione eccessiva, (d) nel caso di utilizzo di mezzi operativi e di trattamento non idonei, (e) a causa di stoccaggio improprio nonché (f) a causa di una mancata osservanza delle istruzioni di lavorazione, uso e manutenzione o (g) a causa di particolari influssi esterni, non previsti ai sensi del contratto. Qualora il committente o terzi apportino modifiche o effettuino interventi di riparazione scorretti, non sussiste il diritto al rimborso nemmeno per questi, né per le conseguenze da ciò risultanti.

8.3 Si applica sempre il regolamento dell’onere della prova, secondo cui è il committente ad essere tenuto a segnalare e dimostrare un difetto.

8.4 Il committente concorda con UNILUX che, nel caso di una richiesta di adempimento successivo del committente (miglioria o fornitura successiva), è necessario scegliere la variante più economica, senza alcun pregiudizio per il committente.

8.5 Le richieste di rimborso per difetti della cosa di finestre e porte si prescrivono nell’arco di 5 anni a partire dal passaggio del rischio.

Le richieste di rimborso per difetti della cosa relativi a componenti ed elementi elettrici, elettronici e meccanici, colori, vernici, detergenti, prodotti per la cura e sigillanti, si prescrivono nell’arco di un anno dalla fornitura. Questo non vale nella misura in cui siano prescritti per legge tempi più lunghi, né per quanto riguarda la responsabilità per danni che abbiano provocato lesioni vitali, fisiche o alla salute, nonché per la responsabilità per danni causati da una violazione degli obblighi dolosa o dovuta a grave negligenza.

8.6 Con riserva di differenze a livello di struttura e colore rispetto a pezzi in esposizione o campioni, nella misura in cui tali differenze rientrino nella natura dei materiali utilizzati e/o siano abituali e d’uso commerciale nei materiali principali.

8.7 Contestazioni o reclami devono essere comunicati tempestivamente per iscritto a UNILUX: nel caso di difetti evidenti, al massimo però entro 10 giorni dalla fornitura/adempimento; nel caso di difetti nascosti, subito dopo la scoperta del difetto (di norma durante il montaggio). Altrimenti si esclude qualsiasi diritto al rimborso per difetti della cosa. UNILUX non accetta alcuna limitazione degli obblighi di verifica e di reclamo del committente (in particolare ai sensi dell’§ 377 del HGB - codice commerciale).

8.8 In caso di reclami, il committente può ritardare i pagamenti solo parzialmente (ad es. sotto forma di note di debito), purché in misura adeguata rispetto ai difetti riscontrati. Il committente può ritardare i pagamenti soltanto nel caso in cui abbia presentato un reclamo giustificato. Qualora il reclamo sia stato presentato colposamente in modo indebito, UNILUX ha diritto di esigere il rimborso dal committente di danni, costi e spese causati dal reclamo ingiustificato. Restano salve ulteriori rivendicazioni.

8.9 Un’eventuale richiesta di sconto da parte del committente decade qualora questi abbia indebitamente differito il pagamento.

8.10 In caso di reclami ingiustificati, della cui risoluzione sia stata incaricata UNILUX, quest’ultima addebiterà costi e spese.

8.11 Il committente può esigere il risarcimento dei danni solo ai sensi della disposizione seguente (punto 9).

 

9. Responsabilità

9.1 UNILUX è tenuta al risarcimento dei danni e al risarcimento delle spese inutili ai sensi dell’§ 284 BGB (di seguito "rimborso dei danni") causate da difetti di fornitura o prestazione o dalla violazione di altri obblighi contrattuali o extracontrattuali, in particolare dovuti ad azioni non consentite, solo in caso di dolo o negligenza grave. La limitazione di responsabilità di cui sopra non si applica in caso di lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute, all’assunzione di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento, alla violazione di obblighi contrattuali sostanziali nonché alla responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti.

9.2 Il risarcimento dei danni causati dalla violazione di obblighi contrattuali sostanziali si limita al risarcimento di danni tipicamente contrattuali, che UNILUX avrebbe dovuto prevedere al momento della stipula del contratto come possibile conseguenza di circostanze da essa stessa individuabili, nella misura in cui non vi fosse dolo o negligenza grave o si debba rispondere di lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute o all’assunzione di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento o conformemente alla legge sulla responsabilità per danno da prodotto.

9.3 I danni tipicamente contrattuali ai sensi del precedente punto 9.2 ammontano a quanto segue.

a. Per ciascun caso di sinistro: ammontare non superiore al valore netto dei prodotti dell’ordine, in relazione al quale è stato causato il sinistro;

e

b. nel caso di diversi casi di sinistro nell’arco di un anno: max. 50% dell’importo netto, per il quale il committente ha acquistato prodotti e prestazioni di UNILUX nell’anno in corso.

9.4 Indipendentemente dai precedenti punti 9.1 e 9.2, per determinare il valore delle richieste di risarcimento danni esistenti a carico di UNILUX, è necessario tenere conto della situazione economica di UNILUX, di tipo, portata e durata del rapporto commerciale, di eventuali concorsi di responsabilità del committente conformemente all’§ 254 BGB in misura adeguata a favore di UNILUX. In particolare le prestazioni di risarcimento danni, costi e spese a carico di UNILUX devono essere adeguate al valore dei prodotti forniti da UNILUX e/o alle prestazioni erogate da UNILUX.

9.5 Tutte le limitazioni di responsabilità si applicano in egual misura a personale ausiliario e commessi.

9.6 Una modifica dell’onere della prova a svantaggio del committente non è legata alle disposizioni menzionate in precedenza.

9.7 Obblighi contrattuali sostanziali ai sensi dei punti 9.1 e 9.2 sono gli obblighi il cui adempimento consente l’esecuzione corretta del contratto e sul rispetto dei quali il committente ha potuto fare e ha fatto sistematicamente affidamento.

 

10. Forza maggiore – Proroga dei tempi di consegna – Impossibilità di consegna – Clausola di riserva in caso di impossibilità di rifornimento

10.1 In caso di forza maggiore, ovvero in caso di eventi imprevisti, sui quali UNILUX non può influire in alcun modo e per cui non può essere ritenuta responsabile (ad es. incendio, inondazioni, tempeste, esplosioni o altre catastrofi naturali, mobilitazioni, guerre, sommosse, anomalie di funzionamento, emendamenti legislativi), anche qualora si verifichino nella fabbrica fornitrice o presso subfornitori o altri terzi cui si è fatto ricorso, i termini di consegna e per le prestazioni vengono prorogati della durata degli eventi che causano il ritardo, nella misura in cui questi ostacoli influiscano evidentemente in misura non trascurabile su fornitura, completamento o consegna. Questo vale anche nel caso in cui tali condizioni si verifichino durante un ritardo.

10.2 Qualora a causa di siffatti eventi non sia possibile effettuare consegna e prestazioni entro un termine ragionevole, il committente e UNILUX hanno diritto di recedere in toto o in parte dal contratto. Lo stesso vale nel caso di impossibilità di adempimento del contratto a posteriori imputabile a UNILUX.

10.3 Non sussistono diritti al risarcimento dei danni in seguito a un tale recesso. Se l’avente diritto al recesso intende avvalersene, è tenuto a comunicarlo tempestivamente dopo essere venuto a conoscenza della portata dell’evento.

10.4 UNILUX viene esonerata dall’obbligo di consegna, qualora non riceva puntualmente e non per motivi ad essa imputabili i prodotti giusti, ordinati ai fini dell’adempimento del contratto.

 

11. Riserva di proprietà

11.1 Tutte le merci e prodotti forniti da UNILUX rimangono proprietà esclusiva di quest’ultima fino al pagamento completo di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale tra committente e UNILUX. Questo vale anche dopo il pagamento del prezzo di determinate forniture indicate dal committente.

11.2 Nella misura in cui la validità di questa riserva di proprietà sia correlata a particolari presupposti o prescrizioni di forma nel Paese del committente, questi è tenuto a segnalarlo a UNILUX e a garantirne l’osservanza a sue spese.

11.3 Una lavorazione, mescolanza od unione della merce fornita avviene sempre per UNILUX in qualità di produttore, senza che da ciò derivino obblighi a carico di quest’ultima. Nel caso in cui venga meno la (co-)proprietà sulla merce sottoposta a riserva di proprietà in seguito a lavorazione, mescolanza od unione, si stabilisce fin d’ora che i diritti di proprietà ovvero di co-proprietà sulla cosa nuova passino per l’importo del valore fatturato della merce sotto riserva di UNILUX a UNILUX e che il committente la conservi a titolo gratuito per conto di UNILUX.

11.4 Finché sussiste la riserva di proprietà di UNILUX, il committente non ha diritto né di cedere, né dare in pegno la merce a titolo di garanzia a terzi per ragioni di sicurezza. In caso di pignoramenti o confische da parte di terzi, il committente segnalerà la proprietà di UNILUX e lo comunicherà tempestivamente a quest’ultima. I costi di un’eventuale procedura d’intervento sono a carico del committente a meno che non si possa richiedere al terzo che la esegue di sostenerli.

11.5 Il committente ha diritto di utilizzare e vendere la merce sottoposta a riserva di proprietà nell’ambito di una transazione commerciale corretta. I crediti derivanti da un’eventuale rivendita o da altro motivo giuridico per la merce sottoposta a riserva di proprietà, vengono ceduti fin d’ora dal committente a UNILUX a garanzia dei crediti di quest’ultima per il valore dell’importo fatturato, su cui si basa la fornitura di UNILUX, più un supplemento del 20%. Su richiesta di UNILUX, il committente è tenuto a fornire dichiarazioni scritte di cessione. Nell’ambito dell’ordinaria attività commerciale, il committente è revocabilmente autorizzato a riscuotere i crediti ceduti per conto di UNILUX a nome proprio.

11.6 In caso di eccesso di garanzia, che superi il valore del debito garantito oltre il 20%, su richiesta del committente, UNILUX è tenuta alla retrocessione.

11.7 Su richiesta di UNILUX, il committente è tenuto a comprovare nel dettaglio a terzi i crediti derivanti dalla merce sottoposta a riserva di proprietà.

11.8 In caso di ritardo, UNILUX ha facoltà di divulgare la cessione a terzi e di provvedere autonomamente alla riscossione o di esigere che il committente renda nota la cessione al terzo a condizione che venga effettuato un pagamento a UNILUX fino all’importo dei crediti di volta in volta spettanti a quest’ultima nei confronti del committente.

 

12. Direttive di montaggio UNILUX

Il committente è tenuto a osservare le direttive di montaggio contenute nel manuale di volta in volta attuale sul montaggio (manuale sulla progettazione ed esecuzione del montaggio di finestre e porte) della RAL-Gütegemeinschaften Fenster und Haustüren e.V., D-60594 Francoforte.

 

13. Foro competente – Legge applicabile

13.1 Foro competente per le controversie rientranti nella competenza per materia dei tribunali distrettuali, è il tribunale distrettuale Amtsgericht di Wittlich e per le controversie rientranti nella competenza per materia dei tribunali regionali, il tribunale regionale Landgericht di Treviri. A sua discrezione, UNILUX ha facoltà di intentare un’azione legale presso la sede del committente.

13.2 Alle presenti condizioni di contratto e a tutti i rapporti giuridici tra il committente e UNILUX si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca, fatte salve le norme che disciplinano i conflitti di competenza.

 

Aggiornato al 12/2019